Sono strumenti di investimento di medio e lungo periodo, riservati alle persone fisiche, che danno diritto ad un trattamento fiscale agevolato a condizione che siano rispettate alcune limitazioni previste dalla legge con riferimento alla composizione dei portafogli e alla durata dell’investimento.
I PIR mirano a collegare i risparmi privati con gli investimenti delle imprese. Lo strumento è concepito per migliorare le opportunità di rendimento per te che investi e, allo stesso tempo, aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine, favorendo, infine, lo sviluppo dei mercati finanziari. Il piano può essere costituito da “persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”, cioè fiscalmente residenti in Italia, che:
- non abbiano, nello stesso momento, più di un piano di risparmio
- non condividano il piano con altre persone fisiche, indipendentemente dalla loro età (può essere titolare di un PIR anche un minorenne)
I PIR non possono essere sottoscritti da aziende né da persone giuridiche.
Il PIR ti permette di investire i tuoi soldi in diversi strumenti finanziari e lo puoi fare attraverso diverse metodologie d’investimento:
- amministrazione dei titoli
- rapporto di custodia
- gestione di portafogli, con annesso c/c di appoggio, esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato;
- sottoscrizione di quote o azioni di un OICR “PIR conforme”
- contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione “PIR conforme”.
Per aprire il piano puoi rivolgerti a:
- intermediari abilitati
- imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato
- imprese di assicurazione non residenti, che operano nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione dei servizi.
Perché l’investimento sia conforme alla normativa deve rispettare i seguenti criteri:
- non superare i 30.000€ annui e i 150.000€ complessivi;
- gli strumenti finanziari di uno stesso emittente e la liquidità che lo compongono non devono essere superiori al 10% dell’investimento totale;
- per quanto riguarda la composizione del PIR, almeno una parte (70%) dell’investimento totale è destinata a strumenti finanziari cosiddetti “qualificati”, ossia emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia. Nella prima generazione dei PIR (anni 2017/2018) c’era l’obbligo che il 30% del primo 70% (quindi una quota pari al 21%) dovesse essere investito in strumenti emessi da imprese di dimensioni minori (PMI), quotate ad esempio nei segmenti MidCap, Star, Standard o AIM Italia. I PIR creati a partire dal 1° gennaio 2019 (a seguito delle novità introdotte dalla Manovra di Bilancio 2019) devono obbligatoriamente investire il 3,5% del valore complessivo in obbligazioni e azioni di PMI ammesse alle negoziazioni su AIM Italia. Un altro 3,5% deve essere destinato a quote o azioni di fondi di venture capital (e non di private equity) residenti in Italia, che investono nelle stesse imprese che rispondono ai criteri sopra citati. Per i c.d. PIR di “terza generazione”, costituiti a partire dal gennaio 2020, la disciplina è stata rivista e corretta al fine di alleggerire alcuni vincoli e favorirne maggiormente la diffusione. Da un lato sparisce la quota del 3,5% del totale da investire in venture capital italiani, dall’altro la normativa prevede che (i) una soglia minima del 17,50% del valore complessivo degli investimenti del PIR venga investito in Mid Cap e/o Small Cap e (ii) una soglia minima del 3,50% del valore complessivo degli investimenti del PIR venga investito esclusivamente in Small Cap; ;
- gli strumenti finanziari sono detenuti, singolarmente o cumulativamente (quando si succedono l’uno all’altro in modo da essere considerati in modo unitario), per un periodo di tempo minimo di cinque anni;
- gli strumenti finanziari che lo compongono non sono emessi o stipulati con soggetti residenti in Paesi non collaborativi;
- le partecipazioni sociali che lo compongono non sono considerate “qualificate” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR e del comma 100 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017;
- i redditi degli strumenti finanziari che lo compongono non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.
Gli investimenti “PIR conformi”, che rispettano quindi i vincoli elencati in precedenza, sono esenti dalla tassazione sulla successione e dalla tassazione sui capitali, maturati attraverso gli strumenti inclusi nel piano.In caso di violazione di uno dei vincoli del piano, decade il beneficio fiscale collegato agli strumenti finanziari qualificati.Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo predisposto dagli istituti finanziari che offrono il piano individuale di risparmio.